31 agosto 2010
Compensi agli amministratori: diventeranno indeducibli grazie alla Cassazione?
Il fatto
Una società di capitali corrisponde compensi ai propri amministratori, senza che vi sia una preventiva delibera in tal senso.
La delibera assembleare che riconosce il diritto ai compensi viene assunta l’anno successivo (evidentemente con una sorta di retrodatazione degli stessi e ratifica di quanto già avvenuto).
La società sostiene che la deducibilità dei compensi sussiste, poiché è rispettato il requisito di legge, è cioè la loro effettiva erogazione.
L’amministrazione finanziaria ritiene che l’assenza della preventiva delibera sia una causa ostativa alla deducibilità.
La sentenza
La Cassazione (invece di adagiarsi in modo piano sulla tesi dell’A.F., giustificata dal fatto che sono deducibili i compensi “spettanti” agli amministratori, a condizione che siano anche erogati; quindi in mancanza di delibera non vi può essere “spettanza”), va ben oltre, affermando che i compensi agli amministratori di capitali “non sono affatto deducibili”.
Per giustificare tale affermazione deve sostenere che la posizione dell’amministratore di una società di capitali “è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell’imprenditore” (ma se uno studente lo dice all’esame di diritto commerciale, lo bocciano..!!!).
Questa interpretazione è sorretta dal richiamo alla precedente Cass. 24188/2006, riferita peraltro all’amministratore unico di una società di capitali:
“Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, la qualifica di amministratore unico di una società non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, non potendo ricorrere in tal caso l’effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione (cfr., per tutte, Cass. n. 13009/2003) e tanto per il contenuto sostanzialmente imprenditoriale dell’attività gestoria svolta dall’amministratore unico in relazione alla quale non è individuabile la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione dipendente-amministratore unico (vd. in tal senso Cass. n.1662/2000 e n.381/2001)”.
Commento
In realtà la giurisprudenza citata fa riferimento alla normativa sul lavoro, che esclude la contemporanea posizione di dipendente ed amministratore della società in capo ad uno stesso soggetto, ma non ha niente a che vedere con le disciplina tributaria.
La Cassazione ha certamente preso un grosso abbaglio, non considerando affatto lo specifico richiamo fatto dall’art.95 del T.u. (siamo nel regime ante 2004) all’intero capo VI dell’Irpef in materia di reddito d’impresa, dove si rendono applicabili alle società di capitali tutte le regole previste per le società di persone.
La recente sentenza riconosce infatti espressamente la deducibilità “dei compensi spettanti agli amministratori di società di persone”, senza considerare appunto che – in virtù del rinvio operato dall’art.95 – tale deducibilità si estende anche agli amministratori delle società di capitali (senza scomodare inutilmente la normativa sul lavoro).
Anche questo errore è da bocciatura (questa volta in diritto tributario…). L’unica scusante è che ad agosto fa caldo.


Scritto il 1-9-2010 alle ore 14:58
… agosto, il mese delle ferie per antonomasia, forse la sentenza l’hanno scritta passeggiando sul bagnasciuga…
Scritto il 1-9-2010 alle ore 17:30
perché nessuno dice chiaramente che la Cassazione si è bevuta il cervello? Il danno che potrà derivarne per lo zelo degli uffici periferici nell’applicare questo nuovo orientamento sarà disastroso.
Scritto il 1-9-2010 alle ore 18:09
Daccordo con i precedenti commenti, direi solo che siamo nella ennesima situazione in cui invece di porre delle basi per evitare inutili contenziosi facendo un po’ di chiarezza al contribuente, arrivano sentenze che creano solo incertezze e confusione. Ma questi giudici dove vivono? In un altro pianeta?
Scritto il 2-9-2010 alle ore 12:44
Ad agosto fa caldo, però a febbraio fa freddo e ad aprile e ottobre (ancorchè non ci siano più le mezze stagioni …) la temperatura è così così.
Uscendo da considerazioni metereologico-qualunquiste mi sembra di osservare (nel mio settore: lavoro – ma a quanto vedo non solo lì) un progressivo deterioramento delle funzioni, prerogative e competenze di Cassazione, che non rappresenta (più) un punto di approdo in grado di dare conferme e certezze.
La lettura attenta delle sentenze (e non delle massime) sempre più spesso rende la preoccupante sensazione di una contraddittorietà ed illogicità dei procedimenti logico-deduttivi (e finanche dei riferimenti normativi e dei riscontri pratici), di cui il caso in commento mi pare un’evidente prova.
Certo, una rondine non fa primavera, ma osservando il cielo di “rondini” mi sembra comincino ad essercene un po’ troppe …
Scritto il 2-9-2010 alle ore 16:51
credo in questo paese ci stiamo avvitando su noi stessi in un pericoloso vortice di deliri interpretativi normativi ecc. ma come si fà a parlare di sviluppo? chi investe in Italia con queste certezze?
in questo paese ora più che mai occorrerebbe azzerare tutte le attuali regole fiscali (ma proprio tutte) e riscrivere le norme in chiave attuale, abbassare realmente le aliquote di 10 punti (almeno) e garantire la galera (vera) agli evasori.
Scritto il 3-9-2010 alle ore 11:14
L’incertezza del diritto, soprattutto in materia fiscale, regna sovrana. Ma i nostri governanti cosa fanno? Leggono e/o ascoltano queste notizie o si limitano al gossip? Tutti dicono che stanno lavorando per il bene del nostro Paese, ma non mi sembra. E’ giunta propro l’ora di azzerare tutto e ripartire con un sistema di norme semplificato, più chiaro che non dia adito a deliri interpretativi. Che tristezza . . .
Scritto il 7-9-2010 alle ore 11:13
… quindi non tassati in capo ai precettori ?
Scritto il 7-9-2010 alle ore 13:07
La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha sollevato un, nuovo, vespaio. La Corte ha equiparato il compenso degli amministratori con il compenso dell’imprenditore individuale, sostenendo che anche gli amministratori non sono soggetti a controllo avendo quest’ultimi- amministratori- autonomia totale. Ritengo che l’errore di fondo risiede proprio in questo passaggio della sentenza. La Corte, infatti, confonde l’autonomia degli amministratori con le decisioni espressamente riservate dalla legge all’Assemblea dei soci, che è sovrana! A meno di una riforma fatta ad insaputa di tutti noi, l’assemblea delibera, a maggioranza, i compensi spettanti agli amministratori; la legge prevede, inoltre, che i soci possono stabilire nell’atto costitutivo i compensi spettanti agli amministratori. La differenza con l’imprenditore individuale appare icto oculi. L’imprenditore individuale-amministratore- può decidere in qualsiasi momento gli importi da prelevare e da imputare a propri compensi, gli amministratori, invece, soggiacciono alle delibere assembleari. Da qui si evidenzia che gli amministratori non hanno, come erroneamente afferma la Corte, autonomia decisionale circa i propri compensi e, quindi, sono soggetti al potere di controllo dell’Assemblea. Dimostrata la totale dipendenza degli amministratori ai controlli dell’Assemblea, appare evidente che la differenza tra compensi agli amministratori e i prelievi dell’imprenditori individuali. La sentenza della Corte, pertanto, deve essere riformata. Ogni ulteriore commenta appare superfluo.
Scritto il 9-9-2010 alle ore 17:00
Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 18702, del 13 agosto scorso, sull’indeducibilita` dei compensi degli amministratori, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha definito la sentenza “indigesta ai dottori commercialisti”. In particolare “In poche righe di motivazione pretende infatti di capovolgere una prassi generalizzata che nemmeno l’Agenzia delle Entrate si e` mai sognata di contestare. . .”. Si veda infatti a tale proposito la risoluzione n. 158/E/2002).
Il Presidente del CNDCEC ha sottolineato, inoltre, che l’impugnazione per Cassazione della sentenza di secondo grado si riferiva ad argomenti completamente diversi (la questione era se i compensi siano deducibili nell’anno, pur successivo a quello di erogazione, in cui sia intervenuta la delibera ex articolo 2389, Codice civile o meno), pertanto la Suprema Corte avrebbe dovuto per lo meno applicare uno “sforzo argomentativo” maggiore per una pronuncia “dirompente rispetto ad applicazioni del diritto che si ritenevano e si ritengono pacifiche”. Si legge nell’ordinanza: “La sentenza impugnata, nella parte in cui ha riconosciuto la deducibilita` del relativo costo, e` dunque ispirata ad un erroneo principio di diritto, non perche` i compensi degli amministratori di societa` di capitali siano deducibili nel solo anno in cui sono corrisposti, ma perche` non sono affatto deducibili”.
Anche il Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro non è stato da meno: “Di eccezione in eccezione, attraverso le sentenze della Cassazione si sta creando una sorta di diritto di eccezionalita` rendendo quello tributario una vera giungla”.
Infine, anche il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, in merito alla sentenza della Corte, confida in una rapida modifica dell’Ordinanza e considerare l’accaduto un “semplice incidente di percorso giurisprudenziale”.
Scritto il 14-9-2010 alle ore 17:54
Già che c’erano non potevano dichiarare anche l’autonomia organizzativa e conseguente pressupposto Irap? Tanto è altro argomento su cui ci si diverte sempre
Mondo difficile.
Da lettore conclude ringraziando per il post, mi è piaciuto.
Luca
Scritto il 3-1-2012 alle ore 21:15
della serie:
questo non è un paese liberista e liberale, ma bensì una repubblica popolare di stampo sovietico!!! -alla faccia magari di contributi previdenziali e fiscali già pagati!-
poi ci “lamentiamo” (chi? i soliti tromboni giornalisti e c. nostalgici del comunismo più o meno italico) che in ungheria il capo del governo ha deciso di abolire dalla costituzione il vocabolo “repubblica” perchè ha troppi nostalgici richiami comunisti!
allora l’ungheria è ridiventata una MONARCHIA?